ESTENSIONE TUTELA ASSICURATIVA A SCUOLA, PUBBLICATE LE ISTRUZIONI INAIL

ESTENSIONE TUTELA ASSICURATIVA A SCUOLA, PUBBLICATE LE ISTRUZIONI INAIL

Con la circolare n° 45, l’INAIL ha reso note le istruzioni per l’estensione della tutela assicurativa a scuola. Tutela che riguarda lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie. Ma anche il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (Ie FP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

L’articolo 18 del Decreto Lavoro dispone la previsione di una tutela a 360 gradi per studenti e personale scolastico. La tutela, finora, era limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre. Ora, viene estesa ad ogni ambiente di istruzione e formazione, comprese le attività di orientamento al lavoro.

Sollevando le famiglie dell’impegno economico sostenuto attualmente, lo Stato si fa carico di mettere in protezione le giovani generazioni e chi le forma. A tal fine, sono stati destinati 17,3 milioni di euro per l’anno scolastico 2023-2024. Sarà, dunque, lo Stato a pagare l’assicurazione per la scuola.

A beneficarne saranno studenti, docenti e personale in servizio. Saranno coperti dall’assicurazione tutti gli ambienti scolastici e di formazione. Anche  durante le esperienze di orientamento al lavoro. Come ribadisce la campagna di comunicazione del MIM e del Ministero del Lavoro, per l’anno scolastico appena iniziato, le spese per la tutela assicurativa degli studenti saranno a carico dello Stato.

TUTELA ASSICURATIVA PER I DOCENTI

La nuova copertura assicurativa comprende tutte le attività di insegnamento. Risultano, quindi, assicurati: il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca10, finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

La tutela del personale è valida per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo. Con quest’ultimo, si intende un comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessitata, adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro.

Il personale scolastico è assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze. Ma anche durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

TUTELA ASSICURATIVA PER GLI STUDENTI

Come anticipato, la tutela assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Risultano assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela.

La tutela viene estesa all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela INAIL opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze. A titolo di esempio, alcun i eventi lesivi coperti dall’assicurazione: urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.

Risultano incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi. Per esempio: le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (come i giochi della gioventù).

Risultano inclusi, ancora, i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi.

Sono esclusi solo gli infortuni in itinere. Fanno eccezione – e risultano quindi coperti dalla tutela assicurativa – quelli che, nell’ambito dei PCTO, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

COSA DEVONO FARE LE SCUOLE

Ai fini dell’estensione della tutela assicurativa, le scuole statali non devono effettuare alcun adempimento. Per le scuole non statali, l’assicurazione degli studenti è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale.

Il premio assicurativo è dato dal numero degli alunni assicurati nel precedente anno scolastico formativo 2022/2023 per l’importo di 9,87 euro per ciascun alunno/studente. A questo, va aggiunto l’addizionale dell’1%.

LE SCADENZE

Il termine di scadenza per il pagamento del premio è fissato al 16 novembre 2023.

Entro il 30 novembre 2023, poi, le scuole e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali devono comunicare il numero
degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell’anno scolastico/accademico precedente 2022/2023. Ciò ai fini della determinazione del premio di regolazione.

Sui siti istituzionali è possibile conoscere i dettagli delle misure predisposte dal Decreto Lavoro e per restare aggiornati sulle disposizioni attuative, oltre che sulle iniziative proposte per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA CIRCOLARE INAIL N° 45 DEL 26 OTTOBRE 2023