SCUOLA VIVA – IMPIEGO DI PERSONALE TITOLARE DI CARICHE SOCIALI

SCUOLA VIVA – IMPIEGO DI PERSONALE TITOLARE DI CARICHE SOCIALI

Sono arrivate alcune richieste di chiarimenti circa la necessità da parte degli Istituti Scolastici di avere un’autorizzazione da parte della Regione Campania per l’impiego di Personale Titolare di Cariche Sociali nelle attività del Programma Scuola Viva. Sarà sicuramente utile sapere che non è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte degli uffici regionali. Facciamo un po’ di chiarezza.

Chi è Titolare di Cariche Sociali?
È importante ricordare che i Titolari di Cariche Sociali sono i soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile, vengono nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo delle attività, per esempio di una società (presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc…) o di un ente come un Istituto Scolastico.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per i Beneficiari dell’Fondo Sociale Europeo, FSE 2014-2020 modificate ed integrate dal DD n° 281 del 30.11.2018:

Tali soggetti sono oggettivamente impegnati in ragione della loro specifica funzione nell’attività progettuale in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali e di rappresentanza dell’ente. Il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza, né come retribuzione) deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell’ambito dell’operazione cofinanziata).

Le condizioni previste dalle Linee Guida del Beneficiario FSE 14/20
Più nello specifico, al punto 5.3.1 (pag. 74), le Linee Guida prevedono che l’incarico rispetti le seguenti condizioni:

  1. a)  sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
  2. b) sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all’azione finanziata;
  3. c) precisi la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati dalle presenti Linee Guida in relazione alla tipologia dell’attività svolta e venga comunque determinato secondo principi di sana gestione finanziaria delle risorse, attraverso un’attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato.

Circa i Massimali descritti al punto c), è importante sottolineare che, chi ricopre cariche sociali non può cumulare, su interventi cofinanziati, autorizzazioni in misura superiore al 40% dell’orario lavorativo settimanale (convenzionalmente assunto pari a 40 ore), mensile (convenzionalmente assunto pari a 160 ore) o annuale (convenzionalmente assunto pari a 1.720 ore).

La disponibilità dei documenti
È importante, per tutti gli Istituti, essere a conoscenza di questi vincoli, perché in sede di controllo, soltanto le Scuole che avranno rispettato queste condizioni ed i relativi massimali di spesa, si vedranno riconosciuta la spesa effettivamente sostenuta per il personale titolare di cariche sociali.

 

Non è necessario che tutta la documentazione probatoria delle spese sia trasmessa agli uffici regionali, è sufficiente che in ogni Istituto tale documentazione sia tenuta a disposizione di un eventuale controllo a campione svolto dagli uffici di competenza.